A&P Partners srl è una societa che esercita l’attivita di Guardiania non armata con organico composto da personale altamente qualificato e addestrato a prevenire o risolvere ogni evento potenzialmente pericoloso per l’incolumità del cliente e dei suoi ospiti grazie anche ai numerosi corsi di formazione e aggiornamento svolti a cadenza periodica quali: primo soccorso, prevenzione anti-incendio, ecc.
La Centrale operativa collaborando con il personale sul posto, 24 ore su 24, è in grado di garantire un servizio a 360 gradi assolutamente tempestivo ed efficiente.
I nostri servizi mirano a semplificare la gestione di qualsiasi ambiente lo necessiti, garantendo efficienza e sicurezza a persone, beni mobili ed immobili.
L’utilizzo di personale esterno per la copertura di numerosi servizi che offriamo consente alle Aziende di non accollarsi l’assunzione di personale specificatamente addetto, evitando così tutte le problematiche connesse ed abbattendo i costi finali e tutte quelle assenze che ricadrebbero inevitabilmente sul bilancio Aziendale.
L’attività di portierato non più soggetta, ai sensi della Legge 24/11/2000, n.340, a regime dell’autorizzazione di polizia di cui all’art.62 T.U.L.P.S. – si differenzia da quella di vigilanza privata sostanzialmente dal tipo di servizio richiesto al “portiere”, che non attiene esclusivamente alla generica sorveglianza dell’immobile cui lo stesso è adibito ma è anche collegato allo svolgimento delle attività che nello stabile si compiono.
Giova infatti sottolineare che, in base al contratto di volta in volta considerato, possono essere incluse tra le prestazioni richieste anche mansioni diverse dalla semplice sorveglianza quali, ad esempio, servizio di reception, assistenza clienti, consegna della corrispondenza, custodia intesa come manutenzione dell’integrità dell’edificio, pulizia dello stabile.
Diversamente il servizio delle guardie particolari giurate (GPG) attiene esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie e, quindi, di difesa del diritto di proprietà, tantè che alle medesime è fatto esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano distrarre dal servizio di vigilanza cui sono destinate (art.3 del R.D.L. N°2144/1936).